Viaggio annullato e rimborso integrale del prezzo
Il tour operator che, a causa delle difficili condizioni in cui versa il Paese di destinazione del turista, decida di annullare l’intero pacchetto turistico, deve restituire l’intero importo corrisposto dal viaggiatore, senza trattenuta alcuna, incluso quanto pagato per l’assicurazione inclusa nel prezzo.
E’ quanto stabilito dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6566 del 2019 (precedente conforme, Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 10651/2008).
A ciò si aggiunga che la normativa di cui al codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005) prevede espressamente che, quando il consumatore deve recedere da un contratto di viaggio a causa di un fatto imprevisto ed imprevedibile che gli impedisce di partire, tutte le somme versate devono, senza eccezioni, essergli rimborsate.
Anche il codice civile (art. 1463 c.c.) stabilisce che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione del debitore (il tour operator), ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte non imputabile al creditore stesso ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.
La Giurisprudenza, in conclusione, è concorde nel ritenere che nel contratto di viaggio vacanza ‘tutto compreso’, caratterizzato dalla combinazione di trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori, la ‘finalità turistica’ è l’interesse che il contratto stesso è volto a soddisfare ovvero la sua causa concreta e che, pertanto, la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, visto il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio, l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.