Emergenza sanitaria e diritto di visita del genitore non affidatario del minore
Con decreto del 6 aprile 2020, il Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Dott. Francesco Coppola, ha stabilito che la situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 non è valido motivo per impedire al genitore non affidatario di far visita al figlio minore che vive con l’altro genitore.
Il suindicato Tribunale, richiamando il diritto alla bigenitorialità, garantito a livello costituzionale (art. 29 Cost.), nonché a livello sovranazionale (art. 8 CEDU) e richiamata l’interpretazione dei vari DD.P.C.M. e decreti legge susseguitisi nel tempo data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiarito che anche nella situazione emergenziale attuale non possono essere la legge, le ordinanze del Presidente della Regione o i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a proteggere la salute dei bambini, ma il comportamento dei genitori.
Sono questi ultimi, pertanto, e non un legislatore o un’Autorità Giudiziaria, a dover individuare le misure più idonee a garantire la salute della prole.
Pertanto, solo laddove lo spostamento di un genitore per incontrare il figlio minore potesse mettere a rischio la salute del bambino e dunque vi fosse contrasto tra i genitori circa l’opportunità del medesimo, lo stesso potrebbe essere vietato o limitato.
Tale rischio, tuttavia, non può ritenersi integrato dall’esistenza di una situazione di emergenza sanitaria, in particolar modo se il genitore ha assicurato di poter garantire che lo spostamento del minore avvenga in condizioni di sicurezza (a livello sanitario) e che il minore non entri in contatto con soggetti terzi rispetto al genitore stesso, essendo egli perfettamente in grado di provvedere a tutte le esigenze di natura strettamente personale del piccolo.
Sulla questione, in conformità a quanto suesposto si sono pronunciati diversi Tribunali, tra cui il Tribunale di Milano con decreto dell’11 marzo 2020 ed il Tribunale di Verona, con decreto del 27 marzo 2020.