Emergenza sanitaria e blocco degli sfratti

Buone notizie per gli inquilini in tema di sfratti.

Il decreto “Cura Italia”, convertito in legge, ha prorogato la «sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo» fino all’1 settembre 2020.

Sino alla data suindicata, pertanto, nessun conduttore potrà essere sfrattato.

Tale proroga è tesa, secondo le intenzioni del Governo, alla tutela di chi, a causa del periodo di crisi dovuto all’emergenza sanitaria in atto, si trova in forte difficoltà economica e non riesce a sostenere le spese relative al canone di locazione.

Non è del tutto improbabile, inoltre, che tali misure possano essere ulteriormente prorogate.

Si tratta di interventi di notevole spessore in materia, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 658, comma 1 c.p.c. “il locatore può intimare al conduttore lo sfratto, anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti” e che presupposti fondamentali per l’attivazione del procedimento giudiziario sono costituiti 1) dalla presenza di un regolare contratto scritto di locazione immobiliare ad uso abitativo o commerciale e 2) dal mancato pagamento del canone di locazione, la cui misura viene stabilita, per gli immobili ad uso abitativo, dalla legge sull’equo canone (l. 392/1978), in una mensilità (decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento), o nel termine previsto dal mancato pagamento degli oneri accessori se l’importo non pagato supera quello di due mensilità del canone.

Tale ultimo criterio, infine, trova applicazione per le sole locazioni ad uso abitativo, non essendo applicabile alle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo, come quelle commerciali (per le quali opera il criterio dell’inadempimento di “non scarsa importanza”, di cui all’art. 1455 c.c., secondo il quale “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”).