Pedone investito e presunzione di colpa del conducente del veicolo
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l’investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata – Cass. Civ. Sez. III Ord., n. 842/2020).
La presunzione di colpa dell’automobilista, tuttavia, può essere vinta solo se questi riesce a dimostrare che l’incidente si è verificato per caso fortuito, ossia per un evento imprevedibile e inevitabile e, pertanto, non si configurerà alcuna responsabilità in capo a quest’ultimo solo laddove venga rispettato il dovere di prudenza alla guida che le leggi impongono.
Tuttavia, nella prassi, le ipotesi più frequenti riguardano casi di concorso di colpa, ovvero situazioni in cui al pedone viene imputata solo una parte di responsabilità.
Nella miriade di casi trattati, poi, la Giurisprudenza ha individuato, ai fini dell’eventuale concorso di colpa del pedone investito, una serie di comportamenti da osservare proprio per evitare che anche al malcapitato passante possano muoversi delle censure (in particolare, è stato affermato, ad esempio, che attraversare la strada sulle strisce pedonali e che le perfette condizioni di visibilità della strada stessa non possano in alcun modo determinare responsabilità a carico della vittima del sinistro).